Sinistri e danni da animali selvatici
Può accadere che animali selvatici possano accidentalmente collidere con le vetture condotte dagli utenti della strada, causando danni non solo alle vetture stesse ma anche e soprattutto alle persone. In ipotesi come queste, una preoccupazione di non poco conto, a prescindere dai profili di responsabilità, è indubbiamente quella di individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo.
L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cd. titolarità passiva del rapporto; prima di procedere a tale operazione è necessario tener presente che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella cd. ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia. Premesso un tanto, si può affermare che, generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due:
1-Regione;
2-Provincia.
La legittimazione dell’uno piuttosto che dell’altro dipende dalla singola normativa regionale; nonostante, infatti, a norma dell’art. 16 della legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia), “Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” (inoltre, a norma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza istituzionale in materia faunistica è prevista in capo alle singole Regioni), queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica.
Trattasi, evidentemente, di una scelta che può variare da Regione a Regione; per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la legge regionale 31 dicembre 1999, n.30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia), all’art. 19 prevede, in particolare, che l’Amministrazione regionale provveda, alla “gestione del Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all’articolo 35” (lett. g) mentre le Province (art. 24, comma I, lett. i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative; al di là del Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi, sul quale si tornerà poco oltre, ogni aspetto relativo alla vigilanza e alla tutela della fauna selvatica compete alle Provincie, a questo delegate dalla Regione.
La successiva legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 6 marzo 2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) stabilisce all’art. 3, I comma, lett. e, che la Regione esercita la funzione di prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11 (trattasi delle specie dell’Orso bruno, della Lince e del Lupo), mentre le Provincie, a norma dell’art. 5, comma I, lett. a) bis esercitano le funzioni in materia di controllo delle particolari specie di fauna selvatica del Cinghiale, della Volpe e dei Corvidi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale Friuli Venezia Giulia del 14 Giugno 2007, n. 14.
Un tanto trova conferma nella recente sentenza resa dal Tribunale di Trieste in data 20 Aprile 2011, n. 405, proprio in un caso relativo ad un sinistro stradale causato dall’improvvisa collisione con un cinghiale; nel motivare il rigetto di una domanda di risarcimento per difetto di legittimazione passiva della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Giudice di merito puntualizza che, pur riconoscendo che vi è giurisprudenza incostante nell’individuare il soggetto responsabile, in presenza di una delega che concretamente affida ad un determinato Ente i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, sarà questo a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica «a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni». Tale conferimento è senza dubbio individuato nelle disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 1999, n.30, ragion per cui, nel caso di specie, senza dubbio ad essere legittimata passiva era la Provincia di Trieste.
La situazione si presenta dunque in questi termini. Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a ricevere le richieste di risarcimento dei danni nelle ipotesi di sinistri stradali che vedono coinvolti gli automobilisti e la fauna selvatica, sono legittimate le Provincie, in particolar modo in relazione alle specie del Cinghiale, della Volpe e dei Corvidi ; tutt’al più alla Regione, oltre ai generali compiti di controllo e coordinamento, spetterebbe una residuale legittimazione solamente con riguardo alle più particolari specie dell’Orso bruno, della Lince e del Lupo, dei cui danni è predisposta alla prevenzione e all’indennizzo.
Sui residuali profili di responsabilità dell’ente Regione in materia di danni causati dalla fauna selvatica è bene però fare una breve considerazione, anche alla luce di alcune recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione: trattasi, in particolare, della sentenza n. 80/2010 e della sentenza n. 4202/2011, che hanno individuato uno specifico spazio di responsabilità in capo alle Regioni, nella loro qualità di Enti deleganti i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica. La sentenza n. 80/2010, pur stabilendo in generale la legittimazione passiva in giudizio dell’Ente al quale sono stati delegati i poteri in questione, nelle motivazioni ravvisa la configurabilità della responsabilità anche dell’Ente delegante qualora si dimostri che il comportamento dell’Ente delegato che ha causato il danno è stato interamente vincolato dalle direttive del delegante. Non si tratta, però, di un principio assoluto: non è infatti comunque consentito «a chi agisca per delega di tenere consapevolmente comportamenti produttivi di danni a terzi, senza incorrere quanto meno in una responsabilità concorrente con quella del delegante». Del resto, nella sentenza n. 4202/2011, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che la responsabilità esclusiva della Regione, qualora sorga un problema di legittimazione passiva in presenza di delega di quest’ultima ad altro Ente, può fondarsi anche sul presupposto che questa non dimostri (com’ è suo onere fare) “che all’ente delegato (provincia) sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”. In questi casi, quindi, sarà la Regione a rispondere di eventuali danni causati dagli animali selvatici agli utenti delle strade e non più la Provincia.
Per concludere il quadro dei possibili soggetti responsabili dei danni causati dalla fauna selvatica, è opportuno soffermarsi un momento sull’ipotesi in cui i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro siano stati affidati ad enti diversi dalla Provincia, quali ad esempio l’A.N.A.S. S.p.A. o le concessionarie di tratti autostradali; su tali soggetti incombe infatti non solo l’onere di custodire le strade con manutenzione costante, ma anche quello di attuare tutte le misure atte a tutelare l’incolumità di terzi. Secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”. Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (a titolo esemplificativo si veda Cass., 21/11/2008 n. 27673).
Sarebbe opportuno chiedersi fino a che punto debba spingersi effettivamente il dovere di custodia; è sufficiente la segnalazione con apposti cartelli di pericolo della presenza di animali selvatici o è piuttosto necessario intervenire in modo più incisivo, approntando le migliorie suggerite dal Tribunale di Vasto e già più volte citate dalla Giurisprudenza di legittimità? In proposito potrebbe essere opportuno verificare i termini contrattuali eventualmente stabiliti nei confronti dell’Ente gestore delle strade, allo scopo di comprendere sin dove si spingono i suoi doveri di custodia e gestione e quali sono gli eventuali interventi concordati in materia di fauna selvatica.
Infine, un breve cenno alla summenzionata possibilità di ottenere un indennizzo in caso di danni arrecati dalla fauna selvatica a norma del citato articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha infatti istituito un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, la cui concreta gestione è demandata alle singole Provincie, le quali emanano appositi regolamenti.
La Provincia di Trieste, con il “Regolamento Provinciale recante i criteri e le modalità per le iniziative di miglioramento ambientale, per l’indennizzo dei danni e per la copertura dei rischi”, all’art. 2, II comma, stabilisce che gli indennizzi dei danni possono essere erogati, alla lett. B, a “persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che hanno subito danni causati dalla fauna o dall’attività venatoria alle colture o ai beni immobili e/o loro pertinenze”. Le modalità previste dal Regolamento Provinciale per l’accesso a tali fondi d’indennizzo sono quelle stabilite al successivo art. 6: “(Altri danni) 1. I danni causati dalla fauna devono essere segnalati all’Amministrazione Provinciale, richiedendone l’indennizzo, entro 48 ore dalla constatazione utilizzando apposita domanda (come da modello predisposto dai competenti Uffici Provinciali).
2. Fino ad avvenuta esecuzione delle verifiche del caso, che saranno di norma effettuate entro 8 giorni, o ad eventuale indicazione fornita dalla Amministrazione Provinciale, non deve essere alterato lo stato dei luoghi.
3. Il contributo non è cumulabile per la stessa fattispecie con altri provvedimenti ovvero con eventuali indennizzi corrisposti da Compagnie Assicurative o altri Enti Pubblici.
4. La percentuale massima di indennizzo, sull’importo quantificato del danno, è pari al 50%.”
Trattasi di fondi elargiti dalla Provincia allo scopo d’indennizzare i soli danni materiali subiti dall’utente coinvolto nel sinistro; eventuali danni alla persona non rientrano nella categoria dei danni indennizzabili. Il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica copre come limite massimo la metà del danno materiale subito; la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Assicurazioni della Provincia di Trieste, entro un anno dalla data in cui si è verificato il sinistro. Alla domanda è necessario allegare:
1) Verbale del sinistro redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto;
2) fotografie del mezzo incidentato;
3) fattura quietanzata che comprova la riparazione del danno.
È bene tener presente che la possibilità di accedere a tali fondi non comporta la decadenza dal diritto al risarcimento del danno, la cui richiesta l’utente della strada è quindi sempre libero di proporre. Le procedure d’indennizzo e di risarcimento dei danni non sono concorrenti tra loro, ma piuttosto autonome l’una rispetto all’altra e cumulabili; nulla vieta al cittadino, infatti, di muoversi, anche autonomamente, per la richiesta d’indennizzo e parallelamente rivolgersi al proprio legale di fiducia per le pratiche di risarcimento del danno.