La provvisionale ex art. 24 L.990/69
Il materiale contenuto nel sito non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale e non è aggiornato con periodicità regolare. Nessuno può confidare o agire sulla base delle informazioni contenute in questo sito senza una previa e necessaria consulenza legale professionale.
La Legge 1969/990 sull’assicurazione obbligatoria ha introdotto, attraverso il disposto di cui all’art. 24, la possibilità per il danneggiato di ottenere nel corso del giudizio di primo grado l’assegnazione a proprio favore di una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno. La concessione della cd. provvigionale ex art. 24 è, quindi, provvedimento del tutto singolare che il Legislatore ha voluto introdurre sostanzialmente a tutela della parte economicamente meno forte nei confronti della parte che dispone di maggiori possibilità finanziarie (la compagnia assicuratrice del danneggiante) e che potrebbe addirittura trar vantaggi dalle lungaggini delle procedure. La norma che l'inserisce nel nostro ordinamento giuridico ha così un significato e delle finalità di carattere prevalentemente politico ed è improntata a considerazioni meta-giuridiche a tutela del danneggiato. La dottrina e la giurisprudenza pertanto richiedono che l'accertamento delle condizioni per l'emissione del provvedimento di concessione della provvigionale sia estremamente rigoroso, anche perché l'esecutorietà immediata del provvedimento del Giudice e la sua sostanziale non impugnabilità rendono tale provvedimento spesso definitivo a prescindere da quella che sarà poi la decisione finale del Giudice.
Ai sensi dell’art. 24 L. 990/69, quindi, per l’assegnazione della somma al danneggiato occorre che da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, che l’avente diritto versi in stato di bisogno e che lo stato di bisogno sia stato cagionato dal sinistro stesso. Tali elementi devono essere provati dal richiedente e, in particolare per quanto riguarda lo stato di bisogno, è ormai pacifico che esso non coincide necessariamente con lo stato di vera e propria indigenza o povertà, bensì con uno stato di difficoltà economica e finanziaria conseguente al sinistro e da valutarsi caso per caso (Trib. Belluno 07.05.1990 in Arch Circol. Strad. 1990, 962). Si è comunque escluso lo stato di bisogno quando il sinistro non abbia fortemente limitato il soddisfacimento delle esigenze primarie dell’individuo, quali l’alimentazione, l’abitazione, l’abbigliamento, l’istruzione e le relazioni sociali.
Per quanto concerne il procedimento di concessione, dal testo legislativo (art. 24 II, III, IV co.) si ricava che il Giudice investito dell’istanza (Giudice civile o penale di primo grado) deve provvedere sentite le parti; quindi, stante l’obbligatorietà della convocazione delle parti, vige il divieto di provvedere inaudita altera parte.
Per quanto concerne il legittimato passivo, la giurisprudenza di legittimità e di merito non è sempre stata concorde nel ritenere l’assicuratore unico soggetto tenuto a pagare la provvisionale, ravvisando nel danneggiante un altro legittimato passivo. Tale soluzione, stante i motivi politici sopra descritti che stanno alla base della normativa, ed il carattere speciale della legge 990/69 che non consente l’applicazione analogica dell’istituto, non appare comunque convincente.
Infine, per quanto riguarda la impugnabilità dell’ordinanza che concede al danneggiato la provvisionale, è stata esclusa la immediata ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività; è stata esclusa altresì l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di provvedimento non decisivo, destinato ad essere assorbito dalla decisione finale. Buona parte della giurisprudenza e della dottrina, poi, non ritenendo assimilabile l’ordinanza di provvisionale al procedimento cautelare, ritengono inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdeciesc.p.c.. Ne deriva che l’unica possibilità di modifica dell’ordinanza in questione è l’eventuale (ed improbabile) revoca della stessa da parte del Giudice che l’ha emessa, su istanza dell’interessato ai sensi del generale disposto dell’art. 177 c.p.c. sulle ordinanze istruttorie.