Eccesso di velocità e contestazione immediata
L'entrata in vigore della legge 2 ottobre 2007, n. 160 (G.U.n.230 del 3/10/2007), che ha convertito il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (G.U.n.180 del 4/8/2007), recante disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha introdotto nel Codice della Strada numerose e rilevanti novita', tra le quali alcune riguardano la tormentata materia dei controlli della velocita'.
Esaminiamo, qui di seguito, le modifiche apportate dall'articolo 3 (Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli) all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) limitatamente agli strumenti e alle postazioni di controllo:
"6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Con la modifica al comma 6, e' stata precisata la possibilita' di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocita' media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, gia' accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale.
Il comma 6-bis estende l'obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocita', che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell'operatore di polizia (v. art. 4, L. 168/2002), a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare, o i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice; o le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.
Sono esclusi dall'obbligo di segnalazione i dispositivi di misurazione della velocita' a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocita' in movimento. Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge citata, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita' che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come postazioni di controllo.
Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno del 15.8.2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.8.2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.
Quanto alla contestazione delle violazioni, le novita' in esame non cambiano nulla, all'infuori dell'ampliamento dei casi in cui non e' necessaria la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del Codice della strada.
Va, quindi, ribadito che la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entita' dell'addebito puo' trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale.
L'elenco dei casi di impossibilita' della contestazione immediata comprende:
1) quelli indicati dall'art. 201, comma 1-bis:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; a norma del comma 1-ter, nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis suindicato, non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;
2) quelli aggiunti dal D.L. 20/6/2002, n. 121, convertito in Legge 1/8/2002, n.168, prima citata, art. 4 , comma 4, che recita: nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si tratta dei dispositivi installati su strade predeterminate, di cui deve essere data informazione.
3) quelli indicati dall'art. 384 del regolamento al Codice della strada: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Va detto che l'elencazione e' a mero titolo esemplificativo, secondo l'espressa previsione dell'art. 384, e non esaurisce, quindi, tutti i casi di impossibilita' della contestazione immediata.
Nei casi compresi nell'elencazione ex lege, e'sufficiente il richiamo, nel verbale, alla situazione, per giustificare la mancata contestazione immediata. In tali casi l'attestazione della circostanza e dello strumento impiegato, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, ne' sono sindacabili in sede giudiziaria le modalita' di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2007, n.9308; Cass. civ., Sez. I, 18/09/2006, n.20114; con particolare riferimento all'accertamento dell'eccesso di velocita' mediante strumenti quali l'autovelox che consentono la verifica solo quando il veicolo e' a distanza dalla postazione). Siffatte indicazioni, ancorche' di stile, danno comunque conto dell'accadimento e giustificano le ragioni della mancata contestazione immediata (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2006, n.3173). Anche la Corte Costituzionale (ordinanza n.155/2007), ha sgombrato il campo da ogni dubbio di legittimita' costituzionale delle norme citate, ribadendo che le apparecchiature di misurazione della velocita' non richiedono la contestazione immediata.
Nei casi diversi da quelli ex lege, nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere l'indicazione degli elementi di tempo, di luogo e di fatto che l'accertatore ha potuto acquisire, e dei motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata. (art. 201, comma 1-ter, c.d.s. e art. 385, comma 1, reg. c.d.s.) Ne consegue che i motivi devono essere espressamente indicati nel verbale e che una motivazione meramente apparente (come ad es. una generica giustificazione dell'impossibilita' per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata) comporta l'illegittimita' dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (Cass.Civ.,11/1/2006, n.281; 24/11/05, n.24827; 28/4/05, n. 8837).
Dott. Giuseppe Garano
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