Addio al colpo di frusta? Nuova normativa
Il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla distorsione del rachide cervicale a seguito di sinistri stradali (cd. “colpo di frusta”) ha finora rappresentato nella nostra nazione un fenomeno socio-economico. Indagini statistiche dimostrano, infatti, che in Italia su 100 incidenti 18 comportano una richiesta di risarcimento di danni alla persona che, nel 66% dei casi, riguarda il “colpo di frusta”. Tale percentuale, di gran lunga superiore alla media europea (Francia 6%, Spagna 15%, Olanda 35%, Germania 40%), piuttosto che far pensare che l’italiano abbia il collo più debole d’europa, ha fatto fondatamente ritenere che da noi, più che in altri paesi, alcune richieste di danno abbiano finalità meramente speculative. Questa anomalia italiana tocca purtroppo le tasche di tutti i cittadini, senza distinzione tra “furbetti” e onesti, in quanto i premi assicurativi per le polizze r.c.a. risultano estremamente cari, soprattutto in quelle regioni dove il fenomeno è più esteso. La ragione “tecnica” di tale fenomeno deriva dal fatto che l’accertamento della esistenza del danno da “colpo di frusta” è stato finora legato quasi esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive del danneggiato, cioè sulle sue stesse dichiarazioni di sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente.
Nel corso degli anni il Legislatore è più volte intervenuto, ad esempio con tabelle liquidative che hanno ridotto di molto gli importi dei risarcimenti, senza però risolvere la problematica.
Recentemente il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona. Il nuovo art. 139 del Codice delle Assicurazioni, entrato in vigore il 25 marzo 2012 e applicabile ai sinistri in cui le lesioni non sono state ancora oggetto di valutazione da parte della compagnia assicurativa, restringe la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. E’ stata poi introdotta una disposizione autonoma, contenuta nel corpo del Dl 1/2012 convertito in legge, secondo la quale “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Le due norme sembrano contenere profili contraddittori. Infatti, mentre la prima esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo”, la seconda ammette il risarcimento qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente” o “strumentalmente” accertata l’esistenza della lesione. In altre parole, nella prima disposizione il danno biologico è risarcito solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, nella seconda il medico legale può accertare non solo strumentalmente ma anche“visivamente” l’esistenza della lesione.
Tale contraddizione è stata risolta dai primi commentatori e dalla stessa Isvap nel senso che soltanto il danno biologico permanente, per poter dar luogo a risarcimento, debba essere valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti al sinistro, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente. Tale tesi è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico permanente (art.139: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato…..”).
In conclusione, d’ora in poi il colpo di frusta porterà a risarcimenti di importi molto ridotti rispetto al passato.
A meno che…la norma non venga ritenuta incostituzionale per violazione dell’art. 32 Cost., o comunque venga in qualche modo “aggirata”. Secondo il sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (Sismla), è facile prevedere che, pur di essere risarciti, molti danneggiati soprattutto quelli più organizzati, faranno ricorso ad accertamenti inutili e a volte dannosi, quale l’esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata. Oppure come l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico, Tac e risonanze magnetiche. Secondo i medici legali di Sismla, quindi, le nuove norme non solo non sortiranno gli effetti sperati, ovvero il contrasto delle truffe assicurative, ma determineranno l’aumento dei costi assicurativi a copertura delle nuove spese sostenute dai danneggiati per l’effettuazione degli accertamenti strumentali.
Il materiale contenuto nel sito non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale e non è aggiornato con periodicità regolare. Nessuno può confidare o agire sulla base delle informazioni contenute in questo sito senza una previa e necessaria consulenza legale professionale.