Problema di massimale
Il materiale contenuto nel sito non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale e non è aggiornato con periodicità regolare. Nessuno può confidare o agire sulla base delle informazioni contenute in questo sito senza una previa e necessaria consulenza legale professionale.
Secondo alcuni Autori (cfr. Antonio Ieva in Resp. civ. prev. cit) l’art. 1917 c.c. non disciplinerebbe affatto le spese di soccombenza, ma unicamente le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato e che per tali spese, praticamente, è previsto un diverso massimale che va ad aggiungersi a quello destinato, per contratto, a liberare l’assicurato del suo debito verso il terzo previsto dal contratto. Infine, secondo altri Autori ( Daniele de Strobel, op. cit.), le spese di soccombenza fanno parte costituzionalmente del danno e quindi dell’indennità che si compone, come il danno, di capitale, interessi compensativi e spese poste a carico del civilmente responsabile in forza della sua obbligazione, e poiché per legge e per contratto l’insieme di queste componenti sono vincolate ad un limite massimale, non è consentito togliere le spese di soccombenza e gestirle in maniera indipendente.