Infortunio in itinere nuova legislazione Inail
Le "condizioni generali" che regolano il contratto assicurativo della responsabilità civile, usualmente prevedono che, per il sorgere dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo da parte dell'assicuratore, il fatto generatore del danno abbia il requisito dell'accidentalità.
Il concetto di accidentalità per anni è stato mal compreso e oggetto di diverse interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza: solo recentemente, grazie ad un'esauriente sentenza della Suprema Corte (Cass. 04.02.92 n. 1214 in Resp.Civ. Prev. 1993, 590), si sta consolidando un indirizzo interpretativo chiarificatore.
In termini generali, il requisito dell’accidentalità dell’evento è nato da esigenze tecniche del rischio assicurativo volte ad escludere dalla "copertura" quegli eventi che determinano sì danni involontariamente, ma non accidentalmente; in altre parole, l'assicurazione della responsabilità civile diviene operativa quando il danno cagionato a terzi, oltre che involontario, sia conseguenza di un "fatto accidentale". Vengono, quindi, lasciate a carico dell’assicurato una serie di fattispecie relative ad un'attività lavorativa artigianale, o industriale, che sono esposte continuativamente e normalmente al rischio di danneggiamento.
La giurisprudenza di merito ha sottolineato ed avvalorato il connotato dell'accidentalità e, facendo riferimento al concetto di "normale attività" di impresa, ha spesso escluso il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore per sinistri provocati da eventi "non accidentali". Distinguendo il concetto di accidentalità dal caso fortuito e facendo esplicito riferimento alla repentinità e brevità del comportamento del danneggiante, sono stati così esclusi dalla copertura assicurativa quei danni provocati nel corso della normale attività di impresa, cioè quelli provocati da un comportamento attivo, prolungato, permanente o reiterato del danneggiante.
La Corte di Cassazione ha seguito una linea interpretativa talora divergente rispetto alle posizioni della giurisprudenza di merito, e, assumendo che questo concetto porterebbe ad individuare una dannosa e superflua distinzione tra tipi e gradi di colpa, ne ha addirittura negato una rilevanza giuridica. Si è sostenuto che il contratto di assicurazione della responsabilità civile dovrebbe garantire, ad eccezione dei fatti dolosi, tutti i rischi connessi alla responsabilità dell'assicurato; si è fatto altresì riferimento al principio della buona fede, sostenendo che tale principio comporta, nella fase della predisposizione delle clausole relative alla delimitazione del rischio, l'indicazione precisa delle ipotesi di esclusione del rischio e non l'utilizzo generico di dizioni vacue quale quella relativa all'accidentalità (Cass., 14 gennaio 1971, n. 55, in Gíust. cív., 1971, 1, pag. 893; Cass., 17 novembre 1976, n. 4270, in Foro it., 1976, 1, col. 2798; Cass., 25 marzo 1969, n. 964, in Gíust. cív. mass., 1969, pag. 489; Cass., 17 ottobre 1983, n. 6071, in Giur. it., 1984, 1, col. 1485).
Anche in dottrina, la portata giuridica del termine accidentalità è stata assai discussa: secondo l'indirizzo prevalente, l'accidentalità si collega all'imprevedibilità, repentinità, rapidità, e straordinarietà dell'evento. In particolare, si è ritenuto che a tale termine non può darsi il significato di fatto fortuito in quanto, dal momento che il caso fortuito non genera responsabilità civile, il contratto di assicurazione in esame verrebbe svuotato dal suo contenuto. Il danno, dunque, per essere risarcito deve essere cagionato da un fatto unico, rapido, improvviso, circoscritto, non invece da quei fatti che hanno carattere continuato nel tempo. Inoltre, è stato specificato che il fatto "accidentale" deve esser conseguenza di un evento "anomalo" rispetto all'attività assicurata; il requisito in questione non è quindi rinvenibile in quegli eventi dannosi che si verificano naturalmente, come conseguenza diretta dell'attività dell'assicurato e delle modalità con cui essa viene svolta.
I principi sopra esposti sono stati ripresi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.1214/92 suindicata, nella quale si legge che "un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all’attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio), che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L’accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa e' stata predisposta ed eseguita."
Pertanto, sussiste accidentalità, e quindi copertura assicurativa, quando intervengono circostanze estranee all’attività dell’agente (ad es. è indennizzabile il danneggiamento dovuto ad improvvisa rottura di un cavo della teleferica con benne contenenti calcestruzzo, e non l’imbrattamento continuo del tracciato sottostante per effetto della normale oscillazione dei carichi); non sussiste accidentalità quando l’evento si verifica "naturalmente" in conseguenza, ad esempio, della gestione non conforme ed idonea di un impianto o manufatto da parte del danneggiante.
Quest'ultimo indirizzo interpretativo, pur criticato da più parti, viene seguito dalla giurisprudenza di merito ( Trib. Milano, 27 marzo 1995 in Dir. econ. assicur. 1996, 589), e pare si stia consolidando; fra l'altro, è stato recepito da alcune Compagnie d’assicurazione nelle nuove formulazioni delle clausole di polizza con la seguente dizione: "L’assicurazione r.c.t. non comprende i danni il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività garantita".
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