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Sentenza dd. 07.01.2015 del Tribunale di Trieste

Con sentenza dd. 07.01.2015 il Tribunale di Trieste si è espresso in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c richiamando il seguente orientamento, anche di recente ribadito, della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22502 del 23/10/2014):

"In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non é richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione".

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