Con sentenza n.197 del 5.2.2016 la Sezione Civile del Tribunale Rimini ha così statuito:
"È il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi. E ciò a maggior ragione in ipotesi di lesioni micropermanenti, laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale non già ristorato mediante il riconoscimento del c.d. danno biologico. Deve,infatti, essere esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo meramente parametrato al danno biologico; e la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo."