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Corte d’Appello Palermo - Sez. Lavoro - Sentenza n. 364 del 25.3.2015

Corte d’Appello Palermo - Sez. Lavoro - Sentenza n. 364 del 25.3.2015 - Rc natante - Danno occorso ai marittimi dipendenti - Inoperatività della polizza.

Il marittimo, se a bordo del natante oggetto dell'assicurazione in quanto contrattualmente obbligato a prestare la propria attività in favore dell'armatore durante la navigazione, non può considerarsi "terzo" ai fini assicurativi. E ciò in base al dettato di polizza per cui "non sono considerate terze le persone che, indipendentemente dai rapporti con il Contraente e/o Assicurato, prendono parte alle manovre dell'unità o alle attività lavorative in genere".

La non terzietà, e quindi l'inoperatività, riguarda non solo il marittimo ed il danno patito in proprio da questo, ma anche i prossimi congiunti dello stesso. Le istanze risarcitorie dei congiunti, infatti, derivano da un'attività professionale di un soggetto che non era "terzo"; e gli eredi subentrano nella medesima posizione contrattuale rivestita dal loro dante causa e ne subiscono i relativi effetti sotto il profilo assicurativo indipendentemente dal titolo ( iure proprio o iure hereditatis) sulla scorta del quale il risarcimento è domandato.

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