Corte d’Appello Palermo - Sez. Lavoro - Sentenza n. 364 del 25.3.2015 - Rc natante - Danno occorso ai marittimi dipendenti - Inoperatività della polizza.
Il marittimo, se a bordo del natante oggetto dell'assicurazione in quanto contrattualmente obbligato a prestare la propria attività in favore dell'armatore durante la navigazione, non può considerarsi "terzo" ai fini assicurativi. E ciò in base al dettato di polizza per cui "non sono considerate terze le persone che, indipendentemente dai rapporti con il Contraente e/o Assicurato, prendono parte alle manovre dell'unità o alle attività lavorative in genere".