Con sentenza n.25421 del 2.12.2014 la Suprema Corte ha formulato il seguente principio: " Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confrontidell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144 c.d.a. è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario.
La partecipazione del contraente la polizza al giudizio è infatti del tutto inutile, giacché mai il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, può trovarsi esposto all'azione di regresso dell'assicuratore.
Il regresso, infatti, è accordato all'assicuratore nei confronti dell'assicurato. "Assicurato", ai sensi dell'art. 1904 cod. civ., è il titolare dell'interesse esposto al rischio. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'interesse protetto dal contratto è quello a non patire un
depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.
Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di "assicurato" può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dal terzo comma dell'art. 2054 cod.civ."