FAQ

Problematiche assicurative

LE PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

1. Mantenere inalterato l'oggetto od il bene danneggiato e conservare ogni prova del fatto;

2. Contattare prima possibile il proprio agente di assicurazione al fine di redigere una corretta denuncia del sinistro (anche una banale inesattezza potrebbe rivelarsi importante al momento della liquidazione del danno);

3. Ricordarsi sempre che il diritto all'indennizzo assicurativo si prescrive in due anni dalla denuncia del sinistro. E' necessario, perciò, in caso di eventuali ritardi nella liquidazione del danno, inviare una formale richiesta risarcitoria (con raccomandata con ricevuta di ritorno) alla compagnia assicurativa per evitare la perdita dei propri diritti;

4. Il liquidatore quantifica l'entità del danno sulla base di una perizia svolta da un libero professionista incaricato dalla compagnia. Ricordarsi che è facoltà dell'assicurato rivolgersi ad un perito di sua fiducia qualora reputi inadeguata la somma proposta; naturalmente, questa ulteriore spesa sarà a carico dell'assicurato stesso;

5. Nel malaugurato caso di divergenze sull'entità dell'indennizzo, è sempre consigliabile rivolgersi innanzitutto al proprio agente di assicurazione, e se questo non fosse sufficiente, ad un proprio legale di fiducia; non sempre, infatti, è agevole interpretare le clausole delle polizze assicurative, ad esempio la clausola cosiddetta "arbitrale" che sottrae la soluzione della controversia all'Autorità Giudiziale per affidarla ad un collegio di "arbitri";

6. Il buon "prodotto assicurativo" non sempre è fornito da quelle compagnie assicurative che puntano all'acquisizione del cliente attraverso prezzi al di sotto del mercato; la fase della "liquidazione" dell'indennizzo dovuto è la cartina di tornasole che permette all'assicurato di verificare la convenienza del prodotto acquistato e la serietà dell'agente che ha proposto la polizza.

Normalmente le polizze per l'abitazione sono contratti multigaranzia che comprendono diverse sezioni. Le principali sono: incendio e danni ai beni; furto; responsabilità civile; assistenza legale; rottura cristalli. Qualora non interessasse una polizza multirischi, è comunque possibile richiedere al proprio agente (le compagnie assicurative telefoniche non prevedono tale opportunità) una polizza specifica per ogni rischio.

La garanzia da "acqua condotta" è spesso causa di spiacevoli equivoci. Innanzitutto essa non va confusa con la garanzia che copre la "responsabilità civile" dell'assicurato nei confronti dei propri vicini di casa. Questa, infatti, copre i soli danni provocati al fabbricato dell'assicurato -e/o al suo contenuto (quadri, parquet, pitturazione)- dalla rottura accidentale di impianti termici ed idraulici che si trovano all'interno della struttura muraria. Detta garanzia non deve essere altresì confusa con la "ricerca e ripristino del danno" che è quella copertura che risarcisce le spese necessarie per la ricerca delle cause del danno (ad es. la demolizione del muro) ed il suo ripristino allo stato originario (intonaci).

La regola proporzionale, prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, richiede che il capitale assicurato non sia inferiore al valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro. Semplificando, se il valore dell'appartamento è di cento milioni, ma il cliente, per ridurre il costo del premio, dichiara ed assicura solamente un valore di cinquanta milioni, in caso di sinistro parziale con un danno effettivo di dieci milioni, avrà diritto ad un indennizzo proporzionato, pari cioè al 50% del danno stesso (cinque milioni).

Un sistema per evitare la regola proporzionale, oltre a quello di assicurare i propri beni per il loro effettivo valore, è quello di optare per la copertura "primo rischio assoluto". Essa consiste nell'assicurare non tutto il valore del bene, ma solo una sua parte, quella più esposta al verificarsi del danno. Ad esempio, se nell'appartamento del signor Rossi il contenuto ha un valore complessivo di venti milioni, ma gran parte di esso è composto da beni difficilmente attaccabili, questi può, grazie alla copertura "primo rischio assoluto", assicurarne solo una parte e cioè quella che viene ritenuta più esposta e, per questa parte, l'assicurato riceverà un indennizzo totale. In tal modo, risparmierà sul premio assicurativo e, soprattutto, anche acquistando in futuro altri beni, eviterà l'applicazione dell'articolo 1907 c.c..

 

Spesso succede che il cliente reputi assurdo assicurare un bene di cui non è il proprietario. In realtà, proprio perché non si è proprietari dell'appartamento in cui si abita, è opportuno "coprirsi" sottoscrivendo una polizza assicurativa. L'articolo 1590 c.c., infatti, sancisce che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta. Se, pertanto, il bene di cui si è conduttori perisce o si danneggia (per incendio, esplosione, scoppio), si risponde dell'accaduto col proprio patrimonio: la copertura assicurativa che tutela in questi casi il conduttore è quella denominata "rischio locativo".

La polizza "globale fabbricati" è un contratto stipulato dall'ente condominiale per i danni che lo stesso possa provocare a terzi (terzi sono anche i condomini tra loro) e per i danni da incendio, scoppio, esplosione, delle parti comuni del fabbricato. Due esempi: a) in una giornata molto ventosa una tegola condominiale cade e danneggia un'automobile sottostante; il condominio, che è responsabile dell'accaduto, grazie alla polizza sarà rimborsato per quanto dovrà corrispondere al danneggiato b) la centrale elettrica dell'ascensore, causa un cortocircuito, s'incendia e danneggia la tromba delle scale e l'appartamento sovrastante; la polizza coprirà sia il danno alla tromba delle scale, in quanto parte comune, sia l'appartamento del singolo condomino.

La polizza globale fabbricati è un contratto che considera i condomini terzi tra loro, perciò qualora un incendio scoppiato nell'appartamento di X provochi danni all'appartamento contiguo di Y, quest'ultimo verrà sì liquidato dalla "globale fabbricati", ma il danneggiante X, potrebbe ricevere una richiesta di rimborso di quanto pagato (diritto di rivalsa); di conseguenza è consigliabile stipulare anche una polizza personale. E' da notare, inoltre, che la polizza globale fabbricati non prevede la copertura del contenuto del singolo condomino.

La polizza furto è operante a condizione che ci sia stata un'effrazione visibile e constatabile. E' molto importante perciò ricordarsi di chiudere le finestre e le porte prima di uscire di casa, perché altrimenti la polizza non è operante! Qualora l'appartamento fosse situato al di sotto di quattro metri dal livello del suolo (o da una superficie facilmente raggiungibile), le caratteristiche richieste alle chiusure sono determinate in polizza (clausola 24B). Di regola, sono richiesti robusti serramenti in legno, ferro, materia plastica rigida, o vetri antisfondamento, chiusi con serrature, catenacci o lucchetti manovrabili solamente dall'interno, oppure protetti da inferriata fissata al muro. Nel caso in cui l'assicurato abbia chiusure particolarmente efficaci, o impianti d'allarme IMQ, normalmente gode di sconti sul premio assicurativo.

La polizza "capofamiglia" copre non soltanto la responsabilità civile del contraente, ma anche quella dei familiari iscritti nello stato di famiglia. Tale contratto copre la responsabilità degli assicurati per eventi cagionati con colpa durante il tempo libero, non durante le ore lavorative. Un esempio: se il signor Rossi lascia i propri occhiali sul tavolo del soggiorno e il signor Bianchi, possessore di una polizza capofamiglia, discutendo animatamente battendo un pugno sul tavolo, rompe accidentalmente gli stessi, il risarcimento verrà corrisposto dall'assicurazione. Facciamo invece il caso che il signor Rossi lasci i propri occhiali sopra il divano ed inviti il sig. Bianchi a sedersi; in questa ipotesi la polizza non sarà operante, per l'assenza di colpa del sig. Bianchi (questi, in realtà, non è civilmente responsabile dell'accaduto).

Non tutti quelli che sembrano infortuni in realtà lo sono! Il tennista che, dopo aver giocato per un'intera estate, lamenta improvvisamente un'immobilizzazione del gomito, ha subito un infortunio? Un magazziniere con la mansione di scaricare pesanti casse che improvvisamente soffre di un'ernia al disco, ha subito un infortunio? In entrambe le ipotesi, la risposta è no! In effetti, la nozione di infortunio comprende una lesione corporale derivante da causa fortuita, violenta ed esterna. Per fortuita s'intende provocata da fattori accidentali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'assicurato; per violenta s'intende come causata da un'azione rapida, intensa e repentina e non da un susseguirsi di azioni nel tempo; per esterna s'intende non sorta in forma immediata all'interno del corpo (occorre cioè che la causa provenga dall'esterno del corpo).

L'invalidità permanente è la diminuzione stabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo -indipendentemente dall'attività professionale svolta- e deve avere, come conseguenza economicamente valutabile, la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di un organo o di un arto. E' espressa in percentuale, correlata all'entità della perdita. Il capitale espresso in polizza corrisponde al 100% di invalidità; pertanto, se il capitale indicato è di cento milioni e l'invalidità permanente è pari al 10%, l'indennizzo corrisposto (in assenza di franchigie) sarà di 10 milioni. Esistono principalmente due tabelle di riferimento relative alla percentuale di invalidità: quella redatta dall'ANIA e quella INAIL (più favorevole all'assicurato).

È ormai in uso applicare una franchigia sulla garanzia invalidità permanente onde evitare il pagamento delle micro-invalidità che farebbero lievitare inesorabilmente il costo del premio assicurativo. Di regola, la percentuale della franchigia varia a seconda dell'ammontare del capitale assicurato. Ad esempio, su un capitale assicurato di 500 milioni le franchigie potrebbero essere così strutturate: sui primi duecento milioni franchigia fissa del 3%, sui successivi duecento milioni franchigia fissa del 5%, sui rimanenti 100 milioni franchigia fissa del 10%. Qualora l'assicurato soffra di una inabilità permanente del 15%, l'indennizzo cui avrà diritto sarà pari a 49 milioni, conteggiati nel modo seguente. 0 - 200 milioni = (15%-3%)= 12% > indennizzo (12% di 200 milioni) =24 milioni 201-400 milioni = (15%-5%) = 10% > indennizzo (10% di 200 milioni) =20 milioni 401-500 milioni = (15%-10%) = 5% > indennizzo (5% di 100 milioni) = 5 milioni TOTALE INDENNIZZO = 49 milioni.

A differenza dalla copertura per invalidità permanente che fa riferimento alla capacità lavorativa generica dell'assicurato, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta, la garanzia per inabilità temporanea copre, attraverso il pagamento di una diaria giornaliera predeterminata, le conseguenze di un infortunio che producano una incapacità totale o parziale dell'assicurato ad attendere temporaneamente alle sue occupazioni professionali dichiarate in polizza.

La diaria da inabilità temporanea ha la finalità di garantire comunque un importo di denaro all'assicurato che lamenta una perdita economica a seguito di infortunio. Poiché normalmente il dipendente non subisce delle diminuzioni di reddito in conseguenza di infortuni temporanei, questo tipo di garanzia non viene prestata in quanto si tratterebbe di una sorta di "indebito arricchimento" per l'assicurato. Ovviamente per quelle categorie di dipendenti per le quali una perdita economica invece sussiste, la diaria sarà quantificata al momento della stipula della polizza.

Dichiarare gli infortuni già subiti e pretendere che l'assicuratore li trascriva in polizza è una regola aurea; non seguirla significa, la maggior parte delle volte, perdere in tutto o in parte i propri diritti all'indennizzo. Infatti, il Codice Civile, agli artt. 1892 e 1893, sancisce che in caso di dichiarazioni false o reticenti, rilasciate con dolo o colpa dall'assicurato, l'assicuratore ha diritto, a determinate condizioni, a non corrispondere totalmente o parzialmente l'indennizzo pattuito. Ad esempio, se il sig. Rossi sottoscrive una polizza infortuni già sofferente ad un ginocchio per un precedente sinistro automobilistico, e successivamente alla stipula della polizza, subisce un altro infortunio al medesimo ginocchio, possono prospettarsi due diversi casi: a) l'assicurato ha dichiarato il precedente infortunio, quindi avrà diritto alla differenza matematica tra l'invalidità attuale e quella precedente; b) l'assicurato nulla ha dichiarato, quindi l'assicuratore può rifiutare l'indennizzo, dimostrando che se fosse stato a conoscenza della precedente invalidità non avrebbe assunto il rischio.

Il premio assicurativo è commisurato al rischio, quindi è sempre necessario dichiarare al proprio assicuratore i propri hobbies e/o sports, qualora essi siano particolarmente rischiosi. Ad esempio, è evidente che il rischio d'infortunio per un impiegato dattilografo è particolarmente basso e di conseguenza il premio della sua polizza; se questi, però, durante il tempo libero si diletta col deltaplano, ovviamente il rischio-polizza cambia completamente. E' da sottolineare che in questo caso, non dichiarare la verità, comporta la non copertura assicurativa durante la pratica di questi svaghi.

Di regola le fasciature di un arto vengono considerate alla stessa stregua dell'ingessatura, ma ciò unicamente nel caso in cui esse siano rigide ed inamovibili (rimovibili solo con intervento ambulatoriale). Conseguentemente, il tradizionale collare "a strappo" non può essere paragonato ad una "ingessatura".

La polizza r.c.t. è quel contratto volto a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Può coprire la responsabilità contrattuale dell'assicurato, quella extracontrattuale, ovvero entrambe.

Terzi sono tutte le persone al di fuori dell'assicurato, tranne: a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, e qualsiasi altro parente o affiliato conviventi coll'assicurato b) i dipendenti le cui prestazioni sono connesse alla situazione o cosa da cui può derivare la responsabilità c) i soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato è una società e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Il rischio viene definito come la probabilità di accadimento di un evento dannoso. La probabilità contiene in sé l'elemento dell'incertezza e, per il rischio che si riferisce alla garanzia della responsabilità civile, questa deve essere assoluta. E' chiaro perciò che se il danno è certo (ad esempio perché già verificatosi) non c'è il rischio e, pertanto, la polizza assicurativa non opera.

La polizza r.c.o. è quel contratto che copre il datore di lavoro dalla rivalsa dell'Inail nei suoi confronti. Quando, infatti, un dipendente dell'assicurato subisce un infortunio in occasione di lavoro e l'Inail riscontra una responsabilità del datore di lavoro (ad esempio per omissioni nel campo della sicurezza), tale Istituto versa i contributi al lavoratore dipendente, ma in seguito agisce in rivalsa sul datore di lavoro chiedendo il rimborso di quanto corrisposto. La polizza r.c.o., quindi, copre questo rischio, sempre che l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La polizza r.c. professionale è caratterizzata da tre fondamentali strumenti assicurativi. Il primo, cosiddetto "rischi diversi", contempla l'eventualità di danno a persona e a cose riconducibile sia alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale (conduzione locali-uffici). A questa categoria, appartengono per esempio le polizze dei progettisti e dei direttori dei lavori che includono danni alle opere e danni alle persone. Il secondo, riguarda fondamentalmente l'ipotesi di danni patrimoniali, cioè quei danni che avvengono senza danneggiamento fisico di cose e lesioni a persona e, quindi, garanzie che restano nell'ambito della responsabilità contrattuale, in riferimento agli atti della mera specifica professionalità. Il terzo, infine, concerne la responsabilità del professionista nei confronti dei propri dipendenti (R.C.O). Molto spesso, la copertura comprende la responsabilità "vicaria" che incombe sull'assicurato per fatto degli ausiliari e dei dipendenti, cui possono essere demandati incarichi da parte del professionista.

In caso di sinistro, la compagnia assicurativa può, entro determinati termini specificati nel contratto, recedere dallo stesso; le nuove normative comunitarie, abolendo le clausole vessatorie, hanno esteso tale opportunità anche al cliente.

Per commisurare il premio al rischio effettivamente sopportato dalla compagnia assicurativa, questo viene legato a dei parametri oggettivi che variano a seconda della tipologia dell'attività coperta. Ad esempio il parametro per un libero professionista potrà essere il fatturato; per una cooperativa, potrà essere il numero dei soci; per una società nautica, il numero degli affiliati. Al momento della stipulazione del contratto, il parametro viene fissato ad un determinato tetto ed a questo viene commisurato il premio; se alla fine dell'anno tale limite viene superato, l'assicurato dovrà versare un ulteriore importo ("fare il conguaglio"), che sarà pari alla differenza tra il livello effettivamente raggiunto e quello preventivato.

A differenza dell'assicurazione obbligatoria che copre la responsabilità civile auto, dove colui che ha subito il danno ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (può quindi rivolgersi indifferentemente al primo o al secondo), nell'assicurazione r.c.t tale opportunità non viene concessa dalla legge e, pertanto, il danneggiato deve rivolgere la propria domanda risarcitoria esclusivamente al danneggiante. Quest'ultimo, avrà la facoltà di richiedere al proprio assicuratore di pagare direttamente il danno, o di essere rimborsato di quanto pagato al terzo.

Spesso il cliente preferisce assicurarsi con franchigie esigue, a discapito dell'ammontare del massimale, onde poter risparmiare sul costo del premio. In realtà, un buon ed esperto assicuratore deve consigliare al proprio cliente di stipulare una polizza strutturata in maniera diametralmente opposta. Non bisogna dimenticare, infatti, che i contratti assicurativi sono tanto più utili quanto più sono in grado di tutelare il patrimonio dell'assicurato da eventi negativi di un certo rilievo. È indiscutibile che un danno quantificabile in due-tre milioni, pur seccante, non intacca in maniera evidente il patrimonio dell'assicurato; ben altre conseguenze può comportare, invece, una richiesta risarcitoria miliardaria. È consigliabile perciò stipulare contratti con franchigie medio-alte per limitare il costo del premio, ma garantirsi massimali che possano coprire ogni evento, anche il più catastrofico.

Ormai è risaputo che il sistema pensionistico statale, basato sul metodo della ripartizione e non su quello della capitalizzazione, è prossimo al collasso. Conseguenze inesorabili di questa situazione saranno da un lato l'allontanamento dell'età pensionabile (70 anni?), dall'altro un abbassamento delle prestazioni. Molteplici possono apparire le soluzioni a questo problema: acquistare degli immobili per poi affittarli e così costituirsi una rendita; investire, in fondi e/o titoli azionari, i propri soldi per farli rendere il più possibile e in questo modo possedere in età pensionabile un cospicuo capitale; investire su titoli del mercato monetario per godere al momento della pensione di un capitale non straordinario ma certamente sicuro ecc. Purtroppo tutte queste soluzioni presentano delle pecche che, per la rilevanza dell'argomento, non possono essere tralasciate: per acquistare beni immobili bisogna essere titolari di capitali liquidi di una certa importanza, le case hanno dei costi di gestione molto gravosi (soprattutto le seconde case), gli inquilini non sempre pagano con regolarità l'affitto ecc..; i fondi e i titoli azionari possono rendere molto ma non garantiscono assolutamente il capitale versato, inoltre non fruttano una rendita bensì un capitale e questo, in periodi di tassi di interesse sul capitale non elevati, può risultare antieconomico; i titoli sul mercato monetario hanno una resa molto modesta e non garantiscono una rendita. Le polizze pensionistiche, nelle loro varie tipologie, sono probabilmente gli unici prodotti che oggi possono garantire una valida integrazione della pensione. I vantaggi che offrono sono molteplici. Innanzitutto, le polizze pensionistiche sono tutelate dalla legge, in quanto i capitali ivi investiti sono impignorabili ed insequestrabili. In secondo luogo, in caso di morte dell'assicurato, il capitale investito non confluisce nell'asse ereditario e perciò, oltre a non essere gravato da imposte, può essere devoluto a qualunque beneficiario. In terzo luogo, tali polizze garantiscono una rendita certa che, inoltre, si incrementa costantemente nel tempo. In quarto luogo, esse prevedono, a scelta del cliente, la reversibilità della rendita. Infine, assicurano rendite che godono di benefici fiscali (per i contratti stipulati entro il 31.12.00, le rendite derivanti da polizze pensionistiche si accumulano alle altre rendite solamente per il 60% del loro ammontare, dopo tale data la percentuale aumenta all'87,5%).

Per rispondere a questa domanda, sarà necessario illustrare brevemente il funzionamento delle polizze pensionistiche. Al riguardo, va precisato che esistono due principali tipologie di polizze: la prima, quella classica, è rappresentata da un fondo nel quale confluiscono i versamenti degli assicurati che viene gestito con determinati limiti e vincoli imposti dall'ISVAP (Istituto di vigilanza delle assicurazioni private). Il capitale, quindi, viene investito dalla compagnia in modo diversificato(BOT ,CCT, immobili, titoli azionari etc.) e l'utile derivante costituirà la rendita della polizza stessa. Poiché la funzione dell'ISVAP è quella di tutelare l'investitore, il rischio della polizza è nullo, tant'è che le compagnie normalmente già alla stipula della polizza garantiscono un capitale/rendita minimi (tasso tecnico). Ovviamente, rischi nulli comportano rendite non elevate. La nuova generazione di polizze pensionistiche (unit linked) è costituita da veri e propri fondi di investimento che il cliente acquista in quote. In questo caso, il rischio che il cliente affronta è correlato al tipo di fondo prescelto (obbligazionario, azionario, monetario, etc.). Questo tipo di polizza non prevede il capitale minimo garantito, ma offre la possibilità di conseguire rendite più cospicue rispetto alle polizze tradizionali.

Le "unit linked" sono polizze vita nelle quali i premi corrisposti dall'assicurato non confluiscono in un fondo di gestione separato che investe prevalentemente in titoli di stato, ma sono investiti in quote di fondi comuni d'investimento. I premi pagati nelle polizza unit sono investiti in un paniere di fondi (azionari, obbligazionari, monetari) la cui composizione definisce l'entità del rischio che caratterizza la polizza. Presentandosi come una specie di "fondo di fondi" la polizza unit offre soluzioni diversificate d'investimento. Per queste polizze, l'ISVAP impone alle imprese d'indicare in modo chiaro gli eventuali caricamenti, vale a dire i coefficienti (espressi in percentuale dei premi) predeterminati a copertura delle spese di acquisizione e di gestione.

Le polizze "index linked" sono prodotti assicurativi evoluti che coniugano i vantaggi tipici di una assicurazione vita con quelli di una gestione patrimoniale personalizzata e professionale. Il rendimento di detta polizza è agganciato ad un indice di borsa . Il premio pagato dall'assicurato non è investito in fondi, bensì è impiegato per acquistare un'obbligazione "zero coupon" (obbligazione senza cedola), nonché un'opzione su indici borsa. Ciò consente di ottenere un rendimento minimo certo (garantito dall'obbligazione), che è dato dalla differenza fra il prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso dell'obbligazione "zero coupon", e un rendimento aggiuntivo incerto legato alla crescita del mercato cui l'indice, prescelto in polizza, si riferisce. Questo tipo di polizza è solitamente emessa a durata definita (tra cinque e dieci anni) e il premio è versato in un'unica soluzione.

La polizza "unit linked" è consigliabile soprattutto alle persone giovani d'età in quanto esse offrono la possibilità di contrarre polizze il cui periodo di differimento (cioè la durata del contratto) è piuttosto lungo. Poiché è risaputo che l'andamento borsistico, con i suoi alti e bassi, è comunque destinato a crescere nel tempo, più il periodo di differimento è ampio, meno rischi affronta l'investitore.

Il tasso tecnico consiste nella percentuale minima di rendimento garantita dalla compagnia. Puo' variare da 0 a 4%.
 

La polizza pensionistica tradizionale non deve essere considerata come un investimento (che comporta l'assunzione di rischi), bensì come un risparmio forzoso mirato unicamente a complementare l'usuale pensione.

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