Forti della nostra pluriennale esperienza maturata nell'infortunistica stradale, pubblichiamo a vantaggio dei navigatori internet una serie di domande/risposte che più frequentemente ci vengono poste in questo campo. Ricordiamo che per consulenze vere e proprie potete contattarci riempiendo l'apposito form.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/05) ha comportato notevoli (e per certi versi contestate) novita' in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l'altro, il cosiddetto "risarcimento diretto". Con tale procedura, il danneggiato non deve piu' rivolgere la domanda di risarcimento alla Compagnia assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo coinvolto nel sinistro. Il cosidetto risarcimento diretto, pero', non trova sempre applicazione: la procedura e' applicabile ai soli sinistri avvenuti a) nel territorio della Repubblica; b) tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la rca; c) dai quali siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entita' ai loro conducenti (danno biologico fino al 9 per cento), senza il coinvolgimento di altri veicoli. Quando il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione del cosiddetto risarcimento diretto, quindi, la procedura da seguire è quella tradizionale: bisogna presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice del danneggiante. Senza con cio' voler essere esaustivi in proposito (la tematica meriterebbe un ben maggiore approfondimento), ricorderemo che il primo passo per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale è quello di inviare il più celermente possibile la richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa, indicando il luogo, data e modalità del sinistro, generalità delle parti e numero di targa dei veicoli coinvolti, indicazione dell'Autorita' intervenuta, nonché i giorni e la località in cui il mezzo danneggiato è a disposizione del perito della compagnia per l'accertamento del danno. Alla raccomandata, se presente, va allegato il modulo blu che, firmato da entrambi i conducenti, diviene modulo di constatazione amichevole dell'incidente. Ulteriori indicazioni sono necessarie in caso di lesioni (ad es. eta' del danneggiato, entita' delle lesioni, reddito, attestazione medica, etc.).
I danni che trovano ristoro nel nostro sistema giuridico-giurisprudenziale conseguenti a un sinistro stradale sono essenzialmente di due tipologie: il danno "patrimoniale" ed il danno "non patrimoniale". Il danno patrimoniale può consistere in una perdita del proprio patrimonio (ad es. il danno al veicolo, agli indumenti, le spese mediche etc. ), o in un mancato guadagno (ad es. i giorni di malattia in cui non si è potuto lavorare); il danno non patrimoniale essenzialmente puo' consistere nel danno biologico, cioe' nella lesione del diritto alla salute di cui ogni soggetto è titolare e nel danno "morale" cioe' nel dolore fisico o psichico transeunte derivante dal fatto illecito. In casi particolari si parla inoltre di "danno esistenziale" o di "danno non patrimoniale ulteriore", ma la giurisprudenza in proposito non si è ancora consolidata (v. le cd. sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del novembre 2008).
Nella fase stragiudiziale, cioè quella che precede l'instaurarsi di un procedimento giudiziario dinanzi ad un Giudice, ciò avviene di rado soprattutto per danni a sole cose. Una volta instaurato il giudizio, invece, la legge prevede, nel caso sussistano determinate condizioni, che venga imposto all'assicurazione di versare al danneggiato una somma a titolo di provvisionale.
Non ci sono preclusioni giuridiche al riguardo. La attuale normativa prevede che la compagnia assicurativa, in caso di danni a sole cose, è tenuta a comunicare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria la somma offerta per il risarcimento (30 giorni in caso di constatazione amichevole del sinistro sottoscritta dai conducenti), oppure i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta. In caso di lesioni personali, tale comunicazione deve essere formulata entro 90 giorni.
Sì. La legge prevede che il mezzo danneggiato deve rimanere a disposizione del perito dell'assicurazione per almeno 8 giorni lavorativi, non festivi e successivi alla ricezione della raccomandata. È comunque opportuno scattare al veicolo alcune fotografie da conservare e poi esibire al perito successivamente incaricato dall'assicurazione insieme ai documenti del veicolo.
La legge n. 273 del 12.12.2003 sanciva l'obbligo per il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti al veicolo di trasmettere all'assicuratore la fattura relativa alle riparazioni entro 3 mesi dal risarcimento. Ove il danneggiato non vi avesse ottemperato, l'assicuratore aveva diritto a chiedere in restituzione la somma corrisposta. Attualmente tale norma non piu' in vigore.
Se il veicolo è intestato ad una persona fisica per uso personale, il risarcimento comprende anche l'IVA.. Se invece il veicolo è intestato ad una ditta o società per uso professionale, ciò non avviene dal momento che l'IVA può venir "scaricata" successivamente.
Pur essendoci alcune sentenze della Corte di Cassazione in senso contrario, solitamente, in caso di riparazioni antieconomiche di un veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una vettura nuova, detratto il valore presumibile del relitto medesimo.
Il veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d'arte, non è commercialmente equiparabile ad un veicolo mai incidentato. Secondo la Cassazione addirittura ci sarebbe una presunzione di deprezzamento, salva la prova contraria. In ogni caso, nella valutazione di tale danno rivestono importanza il valore antesinistro dell'auto, la sua vetustà, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate.
Sì, è il cd. danno da fermo tecnico ed è solitamente risarcito conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo. Può comprendere in alcuni casi anche le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.
Il danno biologico, o danno alla salute, è la lesione dell'integrità psichica-fisica di un soggetto (il danneggiato) a seguito di un sinistro e si caratterizza per dover essere valutato prescindendo da ogni riferimento al reddito percepito dal danneggiato. E' un danno sempre presente ogni qualvolta si verifichi una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto, non necessita quindi di ulteriori prove. Quando, oltre al danno biologico, si verifichino danni di natura patrimoniale, questi vanno risarciti a parte, oltre al danno morale. Il danno biologico viene liquidato sulla base della invalidità "temporanea" del danneggiato e di quella "permanente". L'invalidità temporanea è l'impossibilità di usare appieno una propria funzione fisica o psicologica per un tempo determinato. L'invalidità permanente è la diminuzione cronica, insanabile, di una propria funzione psico-fisica e viene quantificata in percentuale. Per quanto riguarda la prova, l'invalidità temporanea può essere provata con i certificati del medico curante attestanti il periodo di malattia. Quella permanente richiede, invece, una apposita perizia o consulenza medico-legale.
Il danneggiato che si sottoponga ad intervento medico-chirurgico ha diritto al rimborso del costo dell'operazione, sia nel caso questa abbia luogo presso il sistema sanitario nazionale sia presso strutture private (entro certi limiti). Inoltre ha diritto al risarcimento del danno biologico per invalidità permanente che eventualmente residui a seguito dell'operazione.
Nel caso del lavoratore dipendente, solitamente non esiste mancato guadagno, in quanto il danno cd. patrimoniale viene indennizzato dagli enti previdenziali (INPS e INAIL) che corrispondono, per un certo periodo, la retribuzione al lavoratore anche quando questi è assente dal lavoro. Possono fare eccezione gli straordinari svolti dal lavoratore, i compensi per trasferte, buoni pasto non goduti etc. che devono essere conteggiati quale danno patrimoniale. Nel caso del lavoratore autonomo, invece, il danno patrimoniale viene risarcito se rigorosamente provato. Il risarcimento viene di solito calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi più alta degli ultimi 3 anni; il reddito totale viene diviso per i 365 giorni dell'anno, quindi il risultato viene moltiplicato per i giorni lavorativi persi a causa delle lesioni riportate nel sinistro.
Il concorso di colpa, o di responsabilità, si ha quando il sinistro è stato causato dalla condotta di guida colposa di una pluralità di soggetti che hanno quindi contribuito, anche in misura diversa, al suo verificarsi. Il concorso di colpa viene solitamente valutato in percentuale (ad esempio, il veicolo A ha un concorso del 10%, il veicolo B del 90%). In caso di concorso di colpa o di responsabilità, la liquidazione dei danni subiti da un soggetto viene decurtata nella misura della percentuale di colpa a lui imputabile. Ad esempio, se il conducente del veicolo A ha riportato danni per 1.000 Euro, ma ha un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%, la liquidazione dei suoi danni ammonterà a 900 Euro.
L'azione giudiziaria, esercitabile quando sono trascorsi almeno 60 giorni dalla richiesta risarcitoria (90 giorni in caso di danno alla persona), si rende necessaria allorquando non si riesce ad ottenere in tutto, o in parte, il risarcimento del danno ritenuto congruo. Ciò può essere la conseguenza di una diversa valutazione della compagnia assicurativa in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e/o una differente valutazione dell'entità dei danni. In qualche caso l'azione giudiziaria si rende necessaria per l'atteggiamento non collaborativo della compagnia assicurativa. L'azione giudiziaria va proposta con citazione davanti al Giudice di Pace quando il valore del risarcimento non superi 15.493,70 euro. Oltre questo importo, l'azione va proposta in Tribunale. Per quanto concerne le spese legali, il danneggiato, in caso di vittoria finale, riceverà un risarcimento comprensivo di quanto dovuto al proprio avvocato, salvo compensazione totale o parziale delle stesse decisa dal Giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
La legge concede un periodo di tempo alle compagnie di assicurazione perché possano istruire le pratiche di risarcimento dei danni subiti dalla vittima del sinistro. La compagnia di assicurazione deve valutare il sinistro nel suo complesso, verificare la responsabilità del proprio assicurato, incaricare dei periti, controllare la congruità delle somme richieste e infine dar eventualmente corso alla liquidazione e pagamento del danno. Pertanto, prima del decorso del termine di 60-90 giorni non è concesso proporre la domanda di risarcimento in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione. Il termine decorre dal giorno del ricevimento da parte della compagnia della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si formalizza la prima richiesta di risarcimento.
La durata di un procedimento giudiziario dipende essenzialmente dal tipo di Giudice dinanzi al quale la causa è stata incardinata, nonché dalle difficoltà intrinseche della questione che può richiedere una lunga fase istruttoria per la raccolta delle prove. In genere, comunque, si può affermare che un giudizio di fronte ad un Giudice di Pace (competente per le cause di valore fino ai 15.493,71 euro) può durare da un minimo di 3-4 mesi ad un massimo di 15-20 mesi. Ben più lunghi i tempi delle cause di fronte ai Tribunali.
Quando un incidente in Italia è stato causato da un veicolo straniero, il danneggiato si deve rivolgere all'U.C.I., cioè l'Ufficio Centrale Italiano, che è competente per la gestione dei sinistri causati da veicoli immatricolati o registrati all'estero. In caso di incidente, dunque, bisogna farsi consegnare dalla controparte il duplicato della "carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e dell'assicurazione straniera. E' poi sempre utile compilare il modello blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il risarcimento. Se il responsabile del sinistro è l'italiano, questi deve informare la propria assicurazione mediante una denuncia cautelativa, ed è a quest'ultima cui lo straniero potrà rivolgersi per chiedere il suo risarcimento dei danni. Nel caso di sinistro verificatosi all'estero, il cittadino italiano deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa dello straniero correlata dal modello blu di constatazione amichevole dell'incidente ed informare la propria compagnia assicurativa.
La transazione è un contratto attraverso il quale le parti si accordano per prevenire il sorgere di una lite giudiziaria, ovvero per porre fine ad una lite già iniziata, facendosi reciproche concessioni. In parole povere, in infortunistica stradale è generalmente un accordo tra assicuratore e danneggiato relativo alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni e ciò per evitare l'inizio, o il prosieguo, di una controversia giudiziaria.
L'azione giudiziaria non è proponibile dal minore ma dai suoi genitori, senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso in cui i genitori siano separati, la rappresentanza legale -e quindi il potere di agire in giudizio- spetta al genitore affidatario del figlio. Se l'affidamento e' condiviso la rappresentanza legale spetta ad entrambi i genitori.
Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito con legge per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese di assicurazione in dissesto finanziario. Nell'ipotesi di sinistro stradale con un veicolo rimasto sconosciuto, il danneggiato può ottenere dal Fondo, o meglio da una società assicurativa designata, il risarcimento dei soli danni alla persona. In caso di sinistro con veicolo non assicurato, il risarcimento dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni a cose il cui ammontare superi 500 Euro circa e per la parte eccedente tale ammontare. Infine nell'ipotesi di sinistro causato da veicolo assicurato con impresa d'assicurazioni in dissesto finanziario il risarcimento comprende tutti i danni sia alla persona che a cose.
Il diritto al risarcimento che tragga origine da un sinistro connesso alla circolazione stradale e che abbia determinato soltanto danni a cose si prescrive (cioè si estingue per l'inerzia del danneggiato) in due anni dal giorno del sinistro.